Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE ORTONA POPOLARE

STATUTO

PARTE I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI – CONTRASSEGNO 

Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita l’ “ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA ORTONA POPOLARE”, con sede in Ortona (CH); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge.

Art. 2 – Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere volontario ed è senza scopo di lucro.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.
L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 3 – Durata dell’associazione
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Scopi dell’associazione
L’associazione ha lo scopo esclusivo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della Città di Ortona attraverso attività di carattere culturale, sociale, ricreativo, sportivo ed editoriale.
Per il raggiungimento dello scopo sociale l’associazione può porre in essere attività di studio, ricerca, dibattito, iniziative editoriali, di formazione e di aggiornamento culturale, manifestazioni ricreative e/o sportive.
L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni e centri che perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con i propri scopi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione svolgerà le seguenti attività:
a) gestione del sito internet “ortonapopolare.it” del quale è proprietario e gerente;
b) tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, proiezioni di film, ecc.;
c) incontri, spettacoli, manifestazioni e celebrazioni per ricorrenze di rilevante interesse storico e culturale;
d) corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, nonché costituzione di comitati o gruppi di ricerca e studio;
e) pubblicazione di riviste, di bollettini, di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;
f) manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo e sociale.
Inoltre l’associazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse con i suoi scopi.

Art. 5 – Contrassegno dell’associazione
Il contrassegno dell’associazione è un cerchio di colore nero in campo bianco con all’interno, nella metà superiore del campo, la scritta su due righe “ortona popolare” di colore blu in maiuscolo, grassetto. Nella parte inferiore, la figura stilizzata della parte superiore della facciata del palazzo municipale di Ortona (CH) con bordo e doppio profilo interno nero e riempimento blu, con in alto al centro la figura stilizzata di un orologio a forma di cerchio con bordo nero, sfondo bianco e lancette di colore nero.

PARTE II
SOCI

Art. 6 – Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri maggiorenni interessati alle diverse attività dell’associazione. Possono altresì essere soci dell’associazione le associazioni e i circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’associazione.

Art. 7 – Ammissione dei soci
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’ammissione dei soci avviene su domanda dell’interessato e dietro presentazione di almeno cinque persone già socie.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata esclusivamente dall’Assemblea dei soci. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell’anno in corso alla data in cui la domanda è accolta.

Art. 8 – Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza, ossia la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione dell’Assemblea dei soci per accertati motivi di incompatibilità;
d) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 10 – Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Revisore dei conti.

PARTE III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

CAPO I
Assemblea dei soci

Art. 11 – Partecipazione all’Assemblea
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea
Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mediante avviso da affiggersi nella sede sociale o mediante invito per lettera o posta elettronica indirizzata ai soci a cura del Presidente del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 (tre) giorni, purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o posta elettronica.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
In sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei soci.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente o da altro socio delegato.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 14 – Forma di votazione dell’Assemblea
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. È ammesso il voto a scrutinio segreto se deciso a maggioranza dall’Assemblea.

Art. 15 – Compiti dell’Assemblea
All’Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti;
c) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
d) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
e) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
All’Assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale – finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CAPO II
Consiglio Direttivo

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
c) dare parere su ogni atto sottoposto al suo esame dal Presidente;
d) procedere annualmente alla revisione degli elenchi dei soci;
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di consulenti, di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, fra soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri su decisione dell’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili.
I consiglieri così eletti nominano nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.
Negli intervalli tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla reintegrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario nominando come membri i primi dei non eletti.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un’unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti. Spetta al Segretario il compito di redigere il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con comunicazione scritta o posta elettronica almeno cinque giorni prima.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o posta elettronica inviati almeno due giorni prima.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

CAPO III
Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 19 – Compiti del Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell’associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

CAPO IV
Segretario

Art. 20 – Segretario
Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’associazione.

Art. 21 – Tesoriere
Il Tesoriere gestisce la contabilità, prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, amministra la cassa e ritira le quote associative.

CAPO V
Revisore dei conti

Art. 22 – Compiti del Revisore dei conti
Al Revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione.

Art. 23 – Nomina del Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea e resta in carica tre anni. È rieleggibile e potrà essere scelto anche fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla sua competenza.

PARTE IV
FINANZE E PATRIMONIO

Art. 24 – Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, stabiliti annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
c) dalle quote di soci onorari;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati.
I contributi ordinari devono essere pagati in un’unica soluzione entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la perdita della qualifica di socio.

Art. 25 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

Art. 26 – Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

PARTE V
NORME FINALI E GENERALI

Art. 27 – Esercizi sociali, bilancio e avanzi di gestione
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e di quello preventivo relativo all’esercizio in corso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Gli eventuali avanzi o utili di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’associazione è comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

Art. 28 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità.
È fatto divieto, inoltre, trasmettere la quota associativa per atto tra vivi e rivalutare la stessa.

Art. 29 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 30 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà con equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale di Chieti.

Art. 31 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Ai sensi della Legge 62 del 2001, ortonapopolare.it non è un prodotto editoriale. Come tale non rientra nella definizione di cui all’art. 1 della medesima legge (con applicazione della connessa disciplina), e in particolare non è soggetto agli obblighi di cui alla legge 47 del 1948, artt. 2 e 5, anche perché ortonapopolare.it – oltre non essere un prodotto editoriale – non è una testata giornalistica.

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